Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 113
Celebrazione della Messa e delle altre funzioni religiose.
In vigore dal 13 giu 1940
Ciascun Istituto dispone di una cappella per la celebrazione della Messa e delle altre funzioni religiose.
La celebrazione della Messa ha luogo nei giorni di domenica e nelle altre solennità religiose. Le altre funzioni sono autorizzate dal direttore su proposta del cappellano.
A tali celebrazioni assiste, salvo i casi di impedimento o di appartenenza a culto diverso dal cattolico, l'Istituto al completo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-113