Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 113

Celebrazione della Messa e delle altre funzioni religiose.

In vigore dal 13 giu 1940
Ciascun Istituto dispone di una cappella per la celebrazione della Messa e delle altre funzioni religiose. La celebrazione della Messa ha luogo nei giorni di domenica e nelle altre solennità religiose. Le altre funzioni sono autorizzate dal direttore su proposta del cappellano. A tali celebrazioni assiste, salvo i casi di impedimento o di appartenenza a culto diverso dal cattolico, l'Istituto al completo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-113

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Celebrazione della Messa e delle altre funzioni religiose. (Art. 113 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo