Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 116

Trattamento alimentare.

In vigore dal 13 giu 1940
Il vitto è somministrato nella quantità e della qualità stabilite dalle tabelle da sottoporre all'approvazione del Ministro per la grazia e giustizia e di quello per le finanze. Il trattamento alimentare dei minorenni ammalati è terminato dal medico secondo le varie ipotesi previste nelle tabelle predette.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-116

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Trattamento alimentare. (Art. 116 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo