Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 116
Trattamento alimentare.
In vigore dal 13 giu 1940
Il vitto è somministrato nella quantità e della qualità stabilite dalle tabelle da sottoporre all'approvazione del Ministro per la grazia e giustizia e di quello per le finanze.
Il trattamento alimentare dei minorenni ammalati è terminato dal medico secondo le varie ipotesi previste nelle tabelle predette.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-116