Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 112

Esercizio del culto cattolico.

In vigore dal 13 giu 1940
Ogni Istituto ha un oratorio per il culto cattolico, e almeno un cappellano al quale sono affidate le attribuzioni indicate nell'. Salvo che il minorenne non risulti appartenente ad un culto diverso, egli ha obbligo di seguire le pratiche del culto cattolico.
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Esercizio del culto cattolico. (Art. 112 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo