Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 112
Esercizio del culto cattolico.
In vigore dal 13 giu 1940
Ogni Istituto ha un oratorio per il culto cattolico, e almeno un cappellano al quale sono affidate le attribuzioni indicate nell'.
Salvo che il minorenne non risulti appartenente ad un culto diverso, egli ha obbligo di seguire le pratiche del culto cattolico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-112