Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 107
Effetti delle punizioni sulle classifiche.
In vigore dal 13 giu 1940
L'applicazione delle punizioni, ad eccezione di quelle indicate nei primi due numeri dell', sospende gli effetti della classifica di buono.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-107