Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 108

Norme sulla esecuzione della punizione dell'isolamento.

In vigore dal 13 giu 1940
La punizione dell'isolamento si sconta in camere aventi ciascun lato di lunghezza non inferiore a tre metri. L'assistente addetto alle camere di isolamento riceve in consegna i puniti e annota in apposito registro la data del loro ingresso e quella della loro dimissione. Vigila sulla esecuzione della punizione, impedisce le comunicazioni fra i puniti, sorveglia che essi non si abbandonino a scoraggiamento o ad atti di violenza, e segnala prontamente al censore ogni fatto degno di nota. Ha anche obbligo di disporre per la pulizia dei locali e per la nettezza personale dei minorenni. I puniti sono visitati tutti i giorni dal censore, dal medico e dal cappellano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-108

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Norme sulla esecuzione della punizione dell'isolamento. (Art. 108 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo