Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 103
Norme sulla concessione del diploma di merito.
In vigore dal 13 giu 1940
Il diploma di merito può essere concesso ai minorenni classificati buoni durante l'intero anno e che hanno riportato, negli esami finali una votazione non inferiore agli otto decimi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-103