Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 100

Ricompense.

In vigore dal 19 mar 1953
Ai minorenni internati nelle Case di rieducazione possono essere concesse le seguenti ricompense: 1) uscita libera nei giorni festivi con i genitori o con persone da costoro designate, dalle nove all'ora della cena; 2) visita da parte dei genitori, degli altri prossimi congiunti, o degli esercenti la tutela, oltre il numero di volte indicato nel primo comma dell'; 3) passeggiata mensile in località dei dintorni e merenda; 4) dono di libri; 5) diploma di merito; 6) licenza premio.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-100

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Ricompense. (Art. 100 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo