Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 100
Ricompense.
In vigore dal 19 mar 1953
Ai minorenni internati nelle Case di rieducazione possono essere concesse le seguenti ricompense:
1) uscita libera nei giorni festivi con i genitori o con persone da costoro designate, dalle nove all'ora della cena;
2) visita da parte dei genitori, degli altri prossimi congiunti, o degli esercenti la tutela, oltre il numero di volte indicato nel primo comma dell';
3) passeggiata mensile in località dei dintorni e merenda;
4) dono di libri;
5) diploma di merito;
6) licenza premio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-100