Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 101

Norme generali sulla concessione delle ricompense.

In vigore dal 17 mag 1956
La concessione delle ricompense è deliberata dal direttore pubblicata con apposito ordine del giorno, che viene affisso nell'Istituto. Se si tratta delle ricompense indicate nei numeri 3 e seguenti dell'articolo precedente, la concessione deve essere autorizzata dal Ministero. Le ricompense non possono essere concesse che ai minorenni classificati buoni e dopo un periodo minimo di internamento di mesi sei.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1538 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera i)) che "Sono devoluti al direttore della casa di rieducazione i seguenti poteri attribuiti al Ministero di grazia e giustizia dal regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per minorenni, approvato con il regio decreto 4 aprile 1939, n. 721: [...] i) concedere le ricompense indicate nell'art. 100, nel testo approvato con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1952, n. 4486, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 101; [...]".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-101

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Norme generali sulla concessione delle ricompense. (Art. 101 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo