Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 101
Norme generali sulla concessione delle ricompense.
In vigore dal 17 mag 1956
La concessione delle ricompense è deliberata dal direttore pubblicata con apposito ordine del giorno, che viene affisso nell'Istituto.
Se si tratta delle ricompense indicate nei numeri 3 e seguenti dell'articolo precedente, la concessione deve essere autorizzata dal Ministero.
Le ricompense non possono essere concesse che ai minorenni classificati buoni e dopo un periodo minimo di internamento di mesi sei.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1538 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera i)) che "Sono devoluti al direttore della casa di rieducazione i seguenti poteri attribuiti al Ministero di grazia e giustizia dal regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per minorenni, approvato con il regio decreto 4 aprile 1939, n. 721: [...] i) concedere le ricompense indicate nell'art. 100, nel testo approvato con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1952, n. 4486, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 101; [...]".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-101