Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 99
Accompagnamento dei minorenni inviati in licenza.
In vigore dal 13 giu 1940
Il direttore stabilisce se il minore, che deve recarsi in licenza ha bisogno di essere accompagnato durante il viaggio.
Salvo il caso di sopraggiunta necessità, il viaggio di andata e quello di ritorno hanno luogo direttamente, con esclusione di ogni sosta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-99