Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 99

Accompagnamento dei minorenni inviati in licenza.

In vigore dal 13 giu 1940
Il direttore stabilisce se il minore, che deve recarsi in licenza ha bisogno di essere accompagnato durante il viaggio. Salvo il caso di sopraggiunta necessità, il viaggio di andata e quello di ritorno hanno luogo direttamente, con esclusione di ogni sosta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-99

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Accompagnamento dei minorenni inviati in licenza. (Art. 99 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo