Art. 108 · Norme sulla esecuzione della punizione dell'isolamento.
Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 108

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Norme sulla esecuzione della punizione dell'isolamento.

In vigore dal 13 giu 1940
La punizione dell'isolamento si sconta in camere aventi ciascun lato di lunghezza non inferiore a tre metri. L'assistente addetto alle camere di isolamento riceve in consegna i puniti e annota in apposito registro la data del loro ingresso e quella della loro dimissione. Vigila sulla esecuzione della punizione, impedisce le comunicazioni fra i puniti, sorveglia che essi non si abbandonino a scoraggiamento o ad atti di violenza, e segnala prontamente al censore ogni fatto degno di nota. Ha anche obbligo di disporre per la pulizia dei locali e per la nettezza personale dei minorenni. I puniti sono visitati tutti i giorni dal censore, dal medico e dal cappellano.
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