Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 108
108 / 151Norme sulla esecuzione della punizione dell'isolamento.
In vigore dal 13 giu 1940
La punizione dell'isolamento si sconta in camere aventi ciascun lato di lunghezza non inferiore a tre metri.
L'assistente addetto alle camere di isolamento riceve in consegna i puniti e annota in apposito registro la data del loro ingresso e quella della loro dimissione.
Vigila sulla esecuzione della punizione, impedisce le comunicazioni fra i puniti, sorveglia che essi non si abbandonino a scoraggiamento o ad atti di violenza, e segnala prontamente al censore ogni fatto degno di nota.
Ha anche obbligo di disporre per la pulizia dei locali e per la nettezza personale dei minorenni.
I puniti sono visitati tutti i giorni dal censore, dal medico e dal cappellano.
Storico versioni
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