Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 109
Sospensione e condono delle punizioni.
In vigore dal 13 giu 1940
Il direttore ha facoltà di sospendere o di condonare in tutto o in parte le punizioni, fatta eccezione per quella indicata nel n. 6 dell'.
La sospensione è revocata, se il minorenne nei tre mesi immediatamente successivi incorre in una nuova punizione.
La sospensione può aver luogo anche per motivi di salute accertati dal sanitario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-109