Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 109

Sospensione e condono delle punizioni.

In vigore dal 13 giu 1940
Il direttore ha facoltà di sospendere o di condonare in tutto o in parte le punizioni, fatta eccezione per quella indicata nel n. 6 dell'. La sospensione è revocata, se il minorenne nei tre mesi immediatamente successivi incorre in una nuova punizione. La sospensione può aver luogo anche per motivi di salute accertati dal sanitario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-109

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Sospensione e condono delle punizioni. (Art. 109 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo