Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 110
Funzionamento delle Case speciali per minorenni di cattiva Condotta.
In vigore dal 13 giu 1940
I minorenni assegnati, a norma dell', n. 6, a una Casa di rieducazione speciale per cattiva condotta, sono sottoposti a particolari cure morali e, se occorre, medico-pedagogiche.
Nelle Case di rieducazione speciali non si applicano le disposizioni contenute negli comma secondo e seguenti, 78, 79, 81, 83 ultimo comma, 98 e 100.
Dopo sei mesi dall'assegnazione allo stabilimento speciale, ai minorenni sono attribuiti i voti indicati nell', e dal direttore una delle classifiche indicate nell'.
I minorenni classificati buoni ritornano nelle Case di rieducazione della categoria alla quale appartengono a norma degli .
Quelli che hanno riportata una qualifica inferiore, rimangono nella Casa speciale e sono trimestralmente sottoposti a nuova votazione e nuova classifica.
Storico versioni
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