Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 110

Funzionamento delle Case speciali per minorenni di cattiva Condotta.

In vigore dal 13 giu 1940
I minorenni assegnati, a norma dell', n. 6, a una Casa di rieducazione speciale per cattiva condotta, sono sottoposti a particolari cure morali e, se occorre, medico-pedagogiche. Nelle Case di rieducazione speciali non si applicano le disposizioni contenute negli comma secondo e seguenti, 78, 79, 81, 83 ultimo comma, 98 e 100. Dopo sei mesi dall'assegnazione allo stabilimento speciale, ai minorenni sono attribuiti i voti indicati nell', e dal direttore una delle classifiche indicate nell'. I minorenni classificati buoni ritornano nelle Case di rieducazione della categoria alla quale appartengono a norma degli . Quelli che hanno riportata una qualifica inferiore, rimangono nella Casa speciale e sono trimestralmente sottoposti a nuova votazione e nuova classifica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-110

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Funzionamento delle Case speciali per minorenni di cattiva Condotta. (Art. 110 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo