Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 117

Esame dei generi alimentari.

In vigore dal 13 giu 1940
All'atto della introduzione nell'Istituto, i generi destinati all'alimentazione sono esaminati dal direttore o da un altro funzionario da lui delegato, il quale accerta la loro rispondenza per qualità e quantità a quelli prescritti, richiedendo, se occorre, l'esame del medico, a norma dell'. I detti generi sono sottoposti a nuova visita quando dal magazzino sono introdotti nella cucina per la cottura.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-117

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Esame dei generi alimentari. (Art. 117 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo