Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 87

Corsi di addestramento. Diploma di abilitazione.

In vigore dal 17 mag 1956
L'addestramento al lavoro è ripartito in corsi, secondo i programmi approvati dal Ministero. Ciascun corso dura almeno sei mesi, e gli allievi sostengono alla fine di esso un esame per passare al corso superiore. Superati gli esami finali, gli alunni conseguono un diploma di abilitazione, che è rilasciato dal Ministero. Gli esami sono sostenuti davanti ad una commissione composta dal direttore, dal censore, dall'agronomo o, secondo i casi, dal maestro d'arte, e da due tecnici. uno dei quali possibilmente insegnante nella scuole agrarie o industriali.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1538 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera h)) che "Sono devoluti al direttore della casa di rieducazione i seguenti poteri attribuiti al Ministero di grazia e giustizia dal regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per minorenni, approvato con il regio decreto 4 aprile 1939, n. 721: [...] h) rilasciare il diploma di abilitazione, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 87; [...]".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-87

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Corsi di addestramento. Diploma di abilitazione. (Art. 87 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo