Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 83

Educazione fisica ed esercitazioni sportive.

In vigore dal 19 mar 1953
L'educazione fisica dei minorenni è affidata ad apposito insegnante ed è attuata a mezzo della ginnastica di movimento, della ginnastica con gli attrezzi e delle esercitazioni sportive, secondo l'orario predisposto dalla direzione. Ogni istituito è dotato pertanto di un campo sportivo, di una palestra coperta e di una piscina. Nei giorni festivi possono aver luogo adunate esercitazioni d'insieme e gare con premi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-83

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Educazione fisica ed esercitazioni sportive. (Art. 83 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo