Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 83
Educazione fisica ed esercitazioni sportive.
In vigore dal 19 mar 1953
L'educazione fisica dei minorenni è affidata ad apposito insegnante ed è attuata a mezzo della ginnastica di movimento, della ginnastica con gli attrezzi e delle esercitazioni sportive, secondo l'orario predisposto dalla direzione.
Ogni istituito è dotato pertanto di un campo sportivo, di una palestra coperta e di una piscina.
Nei giorni festivi possono aver luogo adunate esercitazioni d'insieme e gare con premi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-83