Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 84
Biblioteca.
In vigore dal 19 mar 1953
In ogni Casa di rieducazione è istituita una biblioteca composta di libri e riviste adatti per la elevazione morale e religiosa dei minorenni e per la loro preparazione culturale e artistica.
Alla biblioteca è annessa una sala di lettura nella quale i minorenni possono essere ammessi nelle ore di ricreazione.
I libri possono essere anche dati in prestito;
Un istitutore nominato dalla direzione è preposto alla formazione e tenuta del catalogo, al servizio dei prestiti, alla conservazione dei libri, all'ordine e alla disciplina dell'ambiente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-84