Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 84

Biblioteca.

In vigore dal 19 mar 1953
In ogni Casa di rieducazione è istituita una biblioteca composta di libri e riviste adatti per la elevazione morale e religiosa dei minorenni e per la loro preparazione culturale e artistica. Alla biblioteca è annessa una sala di lettura nella quale i minorenni possono essere ammessi nelle ore di ricreazione. I libri possono essere anche dati in prestito; Un istitutore nominato dalla direzione è preposto alla formazione e tenuta del catalogo, al servizio dei prestiti, alla conservazione dei libri, all'ordine e alla disciplina dell'ambiente.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-84

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Biblioteca. (Art. 84 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo