Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 81

Insegnamento del canto corale e della musica. Corpo bandistico.

In vigore dal 17 mag 1956
Nelle Case di rieducazione l'insegnamento del canto corale è obbligatorio e ha luogo nelle ore di ricreazione, secondo l'orario stabilito dalla direzione. Può anche essere istituito l'insegnamento della musica, e i minori che vi sono ammessi si distinguono in allievi e musicanti. I musicanti compongono un corpo bandistico che suona nei giorni festivi in uno dei cortili dell'Istituto, e può partecipare, se il Ministero lo autorizza, alle cerimonie alle quali intervengono una o più squadre dell'Istituto.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1538 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera g)) che "Sono devoluti al direttore della casa di rieducazione i seguenti poteri attribuiti al Ministero di grazia e giustizia dal regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per minorenni, approvato con il regio decreto 4 aprile 1939, n. 721: [...] g) disporre che i corpi bandistici, istituiti nei casi previsti dall'art. 81, secondo comma, possano partecipare alle cerimonie alle quali intervengano una, o piu' squadre dell'istituto; [...]".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-81

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Insegnamento del canto corale e della musica. Corpo bandistico. (Art. 81 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo