Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 86
Organizzazione del lavoro.
In vigore dal 13 giu 1940
Il lavoro agricolo o industriale ha scopo prevalentemente didattico.
Tuttavia, quando è possibile, occorre indirizzare l'organizzazione delle officine e delle aziende, agricole a divenire produttive. In questo caso alle officine non possono essere addetti i minorenni di età inferiore agli anni quattordici.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-86