Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 78

Proiezioni cinematografiche e audizioni radiofoniche.

In vigore dal 13 giu 1940
Le Case di rieducazione sono fornite di apparecchio cinematografico e di apparecchio radiofonico, da servire come mezzi della rieducazione dei minorenni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-78

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