Regolamento per le Case di rieducazioneTitolo XII

Art. 126

Avviso di pagamento.

In vigore dal 13 giu 1940
Quando il provvedimento che determina a chi spetta l'obbligo del pagamento della retta sia divenuto definitivo, il cancelliere del tribunale per i minorenni ne comunica copia al direttore della Casa di rieducazione, alla quale il minorenne è stato assegnato dal Ministero; e quindi, per ciascuna delle parti obbligate, compila l'avviso di pagamento e lo spedisce mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento. A questi pieghi raccomandati si applica la disposizione del capoverso dell'. L'avviso di pagamento deve contenere l'indicazione della somma dovuta, ripartita in dodici mensilità, a decorrere dal giorno del ricovero, con diffida che se entro il decimo giorno dalla fine di ciascun mese non sia stato soddisfatto il pagamento della mensilità scaduta, si procederà agli atti esecutivi. Le frazioni di mese si computano a giornata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-126

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Avviso di pagamento. (Art. 126 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo