Regolamento per le Case di rieducazioneTitolo XII

Art. 130

Comunicazione di uscita e di ritorno dei minorenni nelle Case di rieducazione.

In vigore dal 13 giu 1940
Comunicazione di uscita e di ritorno dei minorenni nelle Case di rieducazione. L'uscita dei minorenni dalle Caso di rieducazione, sia governative sia gestite da pubbliche o private istituzioni, per dimissione definitiva o per concessione di licenza, e il loro ritorno negli istituti allo scadere di questa, deve essere comunicata dal direttore nello stesso giorno alla cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento indicato nell'. Il cancelliere provvede con nuovo avviso di pagamento a modificare o revocare l'avviso di pagamento emesso precedentemente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-130

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Comunicazione di uscita e di ritorno dei minorenni nelle Case di rieducazione. (Art. 130 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo