Regolamento per le Case di rieducazioneTitolo XII

Art. 132

Elenchi trimestrali dei tribunali.

In vigore dal 13 giu 1940
Alla fine di ogni trimestre la cancelleria del tribunale per i minorenni compila, in base al registro campione prescritto dall', un prospetto riassuntivo, nel quale, distintamente per ciascun esercizio finanziario, sono indicate le somme che erano da ricuperare alla fine del trimestre precedente, quelle ricuperate entro il trimestre al quale il prospetto si riferisce, nonché l'importo delle nuove partite maturate nel trimestre stesso e della parte ricuperata. Il prospetto è redatto in due esemplari, che sono inviati alla Direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena e alla ragioneria centrale del Ministero. Alla fine di ciascun esercizio, la cancelleria del tribunale deve allegare al prospetto riassuntivo un elenco nominativo delle partite rimaste insolute.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-132

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Elenchi trimestrali dei tribunali. (Art. 132 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo