Regolamento per le Case di rieducazioneTitolo XII

Art. 134

Fondo per la dimissione.

In vigore dal 13 giu 1940
Il fondo per la dimissione è costituito con la metà delle somme indicate nel primo comma dell'articolo precedente ed è destinato a fornire al minorenne, al momento della sua dimissione dall'Istituto, i primi mezzi occorrenti per la sua sistemazione nella vita civile. Ogni atto di disposizione del fondo di dimissione deve essere autorizzato dal Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-134

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Fondo per la dimissione. (Art. 134 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo