Regolamento per le Case di rieducazione›Titolo XII
Art. 134
Fondo per la dimissione.
In vigore dal 13 giu 1940
Il fondo per la dimissione è costituito con la metà delle somme indicate nel primo comma dell'articolo precedente ed è destinato a fornire al minorenne, al momento della sua dimissione dall'Istituto, i primi mezzi occorrenti per la sua sistemazione nella vita civile.
Ogni atto di disposizione del fondo di dimissione deve essere autorizzato dal Ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-134