Regolamento per le Case di rieducazione›Titolo XII
Art. 129
Successivi avvisi di pagamento.
In vigore dal 13 giu 1940
Al principio di ogni esercizio finanziario, appena il Ministero ha determinato, a norma dell' del R. decreto 20 settembre 1934, n. 1579, la misura della retta giornaliera di mantenimento, il cancelliere compila e spedisce, secondo le norme dell', il nuovo avviso di pagamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-129