Regolamento per le Case di rieducazioneTitolo XII

Art. 129

Successivi avvisi di pagamento.

In vigore dal 13 giu 1940
Al principio di ogni esercizio finanziario, appena il Ministero ha determinato, a norma dell' del R. decreto 20 settembre 1934, n. 1579, la misura della retta giornaliera di mantenimento, il cancelliere compila e spedisce, secondo le norme dell', il nuovo avviso di pagamento.
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Successivi avvisi di pagamento. (Art. 129 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo