Regolamento per le Case di rieducazione›Titolo XII
Art. 127
Pagamento delle rette.
In vigore dal 13 giu 1940
Il pagamento della somma indicata nell'avviso è eseguito mediante versamento nell'ufficio del registro del capoluogo nel quale ha sede il tribunale che ha emesso il provvedimento indicato nell'; o mediante vaglia diretto al predetto ufficio del registro, contenente l'indicazione del mittente, dell'oggetto e della mensilità a cui il pagamento si riferisce, nonché degli estremi dell'avviso di pagamento.
Di ciascuna riscossione, l'ufficio del registro dà immediata comunicazione alla cancelleria del tribunale per i minorenni, analogamente a quanto dispone l' del R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103.
Le somme riscosse sono versate nella tesoreria dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo del bilancio dell'entrata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-127