Art. 127 · Pagamento delle rette.
Regolamento per le Case di rieducazioneTitolo XII

Art. 127

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Pagamento delle rette.

In vigore dal 13 giu 1940
Il pagamento della somma indicata nell'avviso è eseguito mediante versamento nell'ufficio del registro del capoluogo nel quale ha sede il tribunale che ha emesso il provvedimento indicato nell'; o mediante vaglia diretto al predetto ufficio del registro, contenente l'indicazione del mittente, dell'oggetto e della mensilità a cui il pagamento si riferisce, nonché degli estremi dell'avviso di pagamento. Di ciascuna riscossione, l'ufficio del registro dà immediata comunicazione alla cancelleria del tribunale per i minorenni, analogamente a quanto dispone l' del R. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103. Le somme riscosse sono versate nella tesoreria dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo del bilancio dell'entrata.
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