Art. 120 · Razione supplementare di vitto per i minorenni non studenti.
Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 120

120 / 151

Razione supplementare di vitto per i minorenni non studenti.

In vigore dal 13 giu 1940
La concessione indicata nel primo comma dell'articolo precedente può essere fatta anche ai minorenni non appartenenti alle sezioni studenti, quando il medico, tenuto conto della loro costituzione fisica, riconosce la necessità di un nutrimento più copioso di quello ordinario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-120