Regolamento per le Case di rieducazioneTitolo XII

Art. 143

Arruolamento volontario nelle Forze armate.

In vigore dal 13 giu 1940
La direzione espleta tempestivamente le pratiche occorrenti per la dimissione dall'Istituto e per l'arruolamento nelle Forze armate dei giovani che, essendosi dimostrati non più bisognevoli di correzione, hanno manifestato inclinazione per la vita militare e chiesto di arruolarsi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-143

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Arruolamento volontario nelle Forze armate. (Art. 143 Regolamento per il funzionamento delle Case di rieducazione per minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo