Art. 140 · Accompagnamento dei minorenni trasferiti.
Regolamento per le Case di rieducazioneTitolo XII

Art. 140

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Accompagnamento dei minorenni trasferiti.

In vigore dal 13 giu 1940
All'Accompagnamento dei minorenni trasferiti provvedono gli agenti di pubblica sicurezza in abito borghese, o le suore se si tratta di femmine. Agli agenti o alle suore sono consegnati la cartella biografica, il libretto di conto corrente e gli altri documenti costituenti il fascicolo del minorenne. Salvo il caso di sopraggiunta necessità, l'accompagnamento ha luogo direttamente, senza alcuna sosta nè prima, nè durante, nè dopo il viaggio.
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