Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 61
61 / 151Disposizioni per gli ammalati di malattie contagiose.
In vigore dal 13 giu 1940
Al medico spetta di dare immediatamente comunicazione al direttore di ogni caso di malattia contagiosa e di adottare senza indugio tutte le disposizioni per le disinfezioni occorrenti, per l'isolamento degli ammalati e per il funzionamento del reparto ad essi riservato dell'infermeria.
Il direttore informa il Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-61