Art. 46 · Orario di servizio.
Regolamento per le Case di rieducazioneParte SECONDA

Art. 46

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Orario di servizio.

In vigore dal 17 mag 1956
Le operazioni giornaliere si svolgono secondo l'orario generale di servizio approvato dal Ministero.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1538 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) che "Sono devoluti al direttore della casa di rieducazione i seguenti poteri attribuiti al Ministero di grazia e giustizia dal regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per minorenni, approvato con il regio decreto 4 aprile 1939, n. 721: a) approvare l'orario generale secondo il quale devono svolgersi le operazioni giornaliere nelle dette case, nei casi previsti dall'art. 46; [...]".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-46