Regolamento per le Case di rieducazione›Parte SECONDA
Art. 46
46 / 151Orario di servizio.
In vigore dal 17 mag 1956
Le operazioni giornaliere si svolgono secondo l'orario generale di servizio approvato dal Ministero.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1538 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) che "Sono devoluti al direttore della casa di rieducazione i seguenti poteri attribuiti al Ministero di grazia e giustizia dal regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per minorenni, approvato con il regio decreto 4 aprile 1939, n. 721: a) approvare l'orario generale secondo il quale devono svolgersi le operazioni giornaliere nelle dette case, nei casi previsti dall'art. 46; [...]".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-04;721#art-rpl-46