Art. 33 · Consiglio di amministrazione.
Regolamento per le Case di rieducazioneTitolo II

Art. 33

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Consiglio di amministrazione.

In vigore dal 13 giu 1940
In ogni stabilimento è costituito un Consiglio di amministrazione, al quale spettano le attribuzioni indicate in questo regolamento. Lo compongono il direttore dell'Istituto, presidente, il censore, il vice censore più anziano, il sanitario e il cappellano. Le funzioni di segretario sono esercitate nelle adunanze da un impiegato della direzione. L'adunanza del Consiglio è valida, se vi intervengono almeno tre dei suoi componenti.
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