Regolamento
Art. 24
In vigore dal 11 ott 1936
Per la legittimazione delle zone occupate e per la vendita del suoli disponibili d'assegnare in via di prelazione ai frontisti, il prezzo di stima è dall'Amministrazione ragguagliato al valore che le zone ed i suoli avrebbero allo stato saldo nel momento della compilazione del piano.
Il suddetto prezzo è ridotto di un decimo per coloro che ne effettuino il totale versamento non oltre il 30° giorno dalla data di arrivo dell'avviso che sarà loro inviato a mezzo posta.
Per le zone occupate da fabbricati ed accessori, qualora l'occupatore preferisca pagare il canone annuo, anziché il prezzo di stima, il canone è ragguagliato all'interesse legale del prezzo stesso, ed è affrancabile col pagamento del prezzo corrispondente al canone capitalizzato al medesimo saggio.
Tanto per le zone comunque occupate, quanto per i suoli alienabili, è in facoltà dell'Amministrazione di consentire, con le cautele che riterrà necessarie, il pagamento rateale del prezzo di stima entro il termino massimo di anni 10 con l'interesse legale a scalare.
I possessori delle zone che risultino occupate abusivamente e siano ammesse a legittimazione o soggette a reintegra sono altresì tenuti a corrispondere la pena pecuniaria e l'ammontare del danno stabiliti dall'Amministrazione a norma dell' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, modificato dall' del R. decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2158.
La pena pecuniaria, concorrendo giusti motivi, può essere ridotta nei limiti fissati dall' del regolamento approvato con R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2801, in favore di coloro che bonariamente regolarizzino i propri rapporti, nei modi stabiliti dall'Amministrazione, entro 30 giorni dalla notifica delle partecipazioni e diffide.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-24