Regolamento
Art. 22
In vigore dal 11 ott 1936
Qualora, dopo aver provveduto a quanto è previsto nei precedenti capi II e III, rimangano ancora terreni da sistemare, gli Uffici della reintegra predisporranno il relativo piano di liquidazione definitiva.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-22