Regolamento

Art. 22

In vigore dal 11 ott 1936
Qualora, dopo aver provveduto a quanto è previsto nei precedenti capi II e III, rimangano ancora terreni da sistemare, gli Uffici della reintegra predisporranno il relativo piano di liquidazione definitiva.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-22

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