Regolamento
Art. 19
In vigore dal 11 ott 1936
Per la cessione dei suoli che vengono assegnati in via di prelazione ai sensi dell', lett. a) e b) del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, il prezzo di stima, dovuto a norma dell'articolo stesso, è determinato con i criteri di valutazione del seguente , e ad esso sono applicabili le riduzioni ed agevolazioni previste dall' e dal citato . Tale cessione, oltre ad essere subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e cautele che sono caso per caso stabilite dall'Amministrazione, può essere dalla stessa revocata, qualora, nei termini stabiliti, non abbia luogo la destinazione per la quale i terreni furono concessi.
La revoca della cessione è pronunciata col semplice preavviso di giorni 60 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sarà notificato agli interessati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-19