Regolamento

Art. 15

In vigore dal 11 ott 1936
In caso di inosservanza dei termini stabiliti o di inadempienza delle condizioni fissate ai sensi dell'articolo precedente il Ministero può pronunziare la decadenza dei contributi assentiti. La decadenza è pronunziata dietro preavviso di giorni 60 ed è ad ogni effetto notificata all'Ente ed al Prefetto della provincia.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-15

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