Regolamento

Art. 12

In vigore dal 11 ott 1936
A partire dalla data del verbale di consegna, gli Enti e le Amministrazioni concessionari delle zone destinate ai bisogni della viabilità ed ai fini pubblici di competenza statale sono obbligati ad iscriverle nei propri elenchi stradali nei registri di consistenza e a provvedere per la loro ulteriore conservazione, tutela e manutenzione. Ove nei termini stabiliti non abbia luogo la prevista destinazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può revocare la concessione, sentito, quando si tratti delle zone destinate ai bisogni della viabilità, il Ministero dei lavori pubblici.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-12

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