Regolamento
Art. 12
In vigore dal 11 ott 1936
A partire dalla data del verbale di consegna, gli Enti e le Amministrazioni concessionari delle zone destinate ai bisogni della viabilità ed ai fini pubblici di competenza statale sono obbligati ad iscriverle nei propri elenchi stradali nei registri di consistenza e a provvedere per la loro ulteriore conservazione, tutela e manutenzione.
Ove nei termini stabiliti non abbia luogo la prevista destinazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può revocare la concessione, sentito, quando si tratti delle zone destinate ai bisogni della viabilità, il Ministero dei lavori pubblici.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-12