Regolamento

Art. 14

In vigore dal 11 ott 1936
Gli Enti consegnatari delle zone destinate alla viabilità ordinaria e poderale, i quali vogliano procedere alla trasformazione ed al riattamento stradale avvalendosi dei contributi previsti dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, devono farne espressa dichiarazione e presentare agli Uffici di reintegra i seguenti documenti, entro il termine di un anno a decorrere dalla data del verbale di consegna: 1° il progetto esecutivo dei lavori; 2° i pareri richiesti dalla vigente legislazione sulle opere pubbliche; 3° l'estratto dell'elenco In cui la strada risulti regolarmente iscritta. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito per quanto occorra le Amministrazioni interessate, delibera in merito alle suddette richieste, determina la misura degli eventuali contributi, fissa le condizioni che ritiene necessarie, e stabilisce i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, termini che possono essere prorogati dal Ministero stesso qualora concorrano speciali circostanze. I contributi da assegnarsi in forza del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, sono cumulabili con quelli previsti dal R. decreto 13 febbraio 1923, n. 215, purchè contenuti nei limiti massimi fissati da questo decreto.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-14

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