Regolamento

Art. 10

In vigore dal 11 ott 1936
Nel caso che qualche tronco di tratturo o di trazzera rimanga in tutto o in parte compreso nel perimetro urbano e suburbano dell'abitato dei Comuni o loro frazioni, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, considerate le esigenze edilizie e sanitarie locali, può sclassificare anche la parte da conservare ai fini armentizi, a condizione che i Comuni assicurino Il comodo e libero transito degli armenti nei modi stabiliti dal predetto Ministero. Nei terreni da destinare alla viabilità devono comprendersi anche le aree occupate o da occupare con fossi laterali, piazzuole di scambio, controbanchine, scarpe di rialzo, e - nell'interno dei centri abitati - le piazze, i vicoli e gli spazi adiacenti alle strade necessarie al pubblico transito.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-10

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo