Regolamento

Art. 11

In vigore dal 11 ott 1936
Gli Uffici della reintegra delimitano le zone da conservare o da destinare ai fini di cui al precedente e, previa approvazione del Ministero di agricoltura e foreste, provvedono: a) a comunicare, a norma dell' del regolamento approvato con R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2801, alle competenti Intendenze, gli elementi necessari per iscrivere nei registri di consistenza i terreni riservati agli usi armentizi; b) a consegnare agli Enti interessati ed alle Amministrazioni dello Stato i suoli destinati ai bisogni stradali ed agli altri fini pubblici di competenza statale. Anche dopo l'avvenuta consegna delle zone destinate agli usi stradali, gli armenti trasmigranti continueranno a transitare su di esse sino a quando gli Enti interessati non provvedano diversamente al libero e comodo passaggio degli armenti stessi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-11

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