Regolamento
Art. 16
In vigore dal 11 ott 1936
Alla liquidazione ed al pagamento dei contributi di cui al precedente , assegnati in base al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, si provvede nei modi previsti dalle vigenti disposizioni sulle opere pubbliche sentito il Commissariato di reintegra o l'Ufficio tecnico speciale delle trazzere secondo le rispettive competenze territoriali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-16