Regolamento
Art. 21
In vigore dal 11 ott 1936
Qualora sussistano zone occupate o disponibili, che risultino inutilizzabili agli usi armentizi, stradali e ad altri fini pubblici e che, per la loro ubicazione, estensione e natura non possono ricevere destinazione migliore e diversa da quella che già hanno o da quella per la quale sono richieste, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà consentirne la legittimazione o la vendita anche prima della pubblicazione dell'avviso di cui all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-21