Regolamento
Art. 26
In vigore dal 11 ott 1936
Gli Uffici speciali della reintegra provvedono alla pubblicazione dei piani approvati mediante:
1° deposito di un estratto delle piante planimetriche presso le Intendenze di finanza delle Provincie interessate;
2° inserzione nel Foglio annunzi legali delle Provincie medesime:
a) dell'elenco descrittivo delle occupazioni da reintegrare, o da legittimare;
b) dell'elenco descrittivo delle zone assegnate ai frontisti aventi diritto a prelazione o alienabili ai terzi;
c) di un avviso che gli interessati possono esaminare le piante depositate a tutti gli effetti e nel termine previsto dal seguente ;
3° affissione all'albo dei Comuni interessati di un esemplare del detto Foglio degli annunzi legali e deposito nella rispettiva segreteria di un estratto della pianta planimetrica. Di tale affissione e deposito i podestà danno notizia con pubblico manifesto, nel quale è fatta esplicita menzione della facoltà, da parte degli interessati, di presentare le proprie osservazioni, nei casi e con le modalità di cui al seguente articolo.
L'Amministrazione, oltre all'adempimento delle dette formalità, può disporre la notifica delle risultanze del piano per mezzo del messo comunale e l'invio di avvisi postali raccomandati agli occupatori frontisti che risultino avere interesse ad impugnare le risultanze del piano medesimo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-26