Regolamento

Art. 30

In vigore dal 11 ott 1936
Gli Uffici della reintegra partecipano ai ricorrenti le definitive decisioni adottate dal Ministero in merito alle richieste fatte ed alle contestazioni sollevate, diffidando formalmente tutti gli interessati a sistemare i propri rapporti, e quindi trasmettono il piano stesso alla competente Intendenza di finanza per l'ulteriore esecuzione. Gli Uffici di reintegra curano intanto la ripresa di possesso delle zone soggette a reintegra e procedono man mano alla consegna di quelle legittimate ed alienate in confronto di coloro che comprovino di aver versato le somme dovute.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-30

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