Regolamento

Art. 34

In vigore dal 11 ott 1936
A cominciare dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all' e sino a quando il piano di liquidazione non sia reso esecutivo a norma del 2° comma dell', la trattazione tecnica ed amministrativa delle vertenze pendenti e di quelle che ulteriormente sorgono nei riguardi delle zone comprese nel tronco armentizio che forma oggetto delle operazioni di assetto definitivo è demandata al competente Ufficio di reintegra. A tal fine le Intendenzè di finanza trasmettono al detto ufficio i documenti relativi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-34

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