Regolamento›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 39
In vigore dal 14 mar 1928
L'assentimento di tutte le concessioni e sistemazioni precarie di cui ai precedenti articoli sono subordinate, oltre all'osservanza delle cautele e limitazioni che, caso per caso, si ravvisino opportune, alla condizione che non sia pregiudicata la destinazione sostanziale del tratturo o della trazzera; alla espressa dichiarazione di precarietà e revocabilità in qualunque tempo, salvo congruo preavviso da fissarsi nella convenzione, senza diritto a risarcimento; ed al pagamento di un congruo canone, da stabilirsi tenendo conto dell'utilità che deriva al concessionario e della tolleranza dell'Amministrazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-39