Regolamento›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 41
In vigore dal 14 mar 1928
Per l'affitto di cui al precedente articolo deve, di regola, farsi luogo alla privata licitazione. Questa sarà sperimentata obbligatoriamente, quando concorrano più domande intese ad ottenere lo stesso affitto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-41