Regolamento›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 42
In vigore dal 14 mar 1928
Si intendono escluse, di regola, dal taglio le piante che si trovano in buono stato di vegetazione. Il taglio dello spiname e della bassa macchia, come pure lo scalvo delle piante, possono essere consentiti soltanto nei casi in cui riescano utili al tratturo od alla trazzera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-42