Regolamento›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 44
In vigore dal 14 mar 1928
È consentito il deposito permanente, senza obbligo di ripristino, solo nei casi in cui il materiale serva a ricolmare ed appianare fossi ed avvallamenti preesistenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-44