Regolamento

Art. 49

In vigore dal 14 mar 1928
È di regola consentita la escavazione di piccoli fossi, di canali di irrigazione, purchè ne sia riconosciuta la utilità, nell'interesse dell'agricoltura, ed il richiedente sia già in possesso dell'autorizzazione alla derivazione dell'acqua.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-49

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