Regolamento
Art. 49
In vigore dal 14 mar 1928
È di regola consentita la escavazione di piccoli fossi, di canali di irrigazione, purchè ne sia riconosciuta la utilità, nell'interesse dell'agricoltura, ed il richiedente sia già in possesso dell'autorizzazione alla derivazione dell'acqua.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-12-29;2801#art-r-49